ORDINANZA ANTINCENDIO 2024.

Dettagli della notizia

ORDINANZA ANTINCENDIO 2024.

Data:

24 aprile 2024

ORDINANZA ANTINCENDIO 2024.
ORDINANZA ANTINCENDIO 2024.

IL SINDACO

ORDINA E DISPONE


Art. 1

Durante il periodo compreso tra la data del 15 Maggio 2024 ed il 31 Ottobre 2024 è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali e provinciali ricadenti sul territorio comunale di:

·accendere fuochi;

·usare apparecchi a fiamma libera o elettriciche producono faville;

·di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco.

·dalle ore 7,00 alle ore 9,00 nel periodo dell'anno che va dal 1° Gennaio al 14 Maggio e dal 01 Novembre al 31 Dicembre è consentita la combustione di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture in loco di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro << art. 14 comma 8 lett. b) decreto legge 24 giugno 2014 n° 91>>

Art. 2

·A tutti i proprietari o conduttori di fondi lungo le strade e le trazzere presenti nel Comune di Enna di tenere le proprie terre sgombre da erbe e foglie secche o di altra materia combustibile, fatte salve le fasce di pertinenza stradale, la cui responsabilità rimane in capo all’ Ente proprietario della stessa.

·All’atto della semina, e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di grande estensione devono essere predisposte, ogni duecento metri, mediante aratura, delle fasce completamente prive di vegetazione di larghezza pari a metri 10 (salvo diverse specifiche disposizioni normative). Per la pulitura delle coltivazioni agricole specializzate tipo noccioleti, uliveti, vigneti, agrumeti, ecc.. non è possibile procedere alla distruzione dei residui in maniera difforme a quando stabilito dalle norme in materia vigenti, (Decreto Legge n° 91 del 24.06.2014);

•I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali, fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a proprie cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade ed alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo, per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 15 Maggio di ogni anno, con avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, anche ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

Art. 3

•A tutti i proprietari, affittuari o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni e campi, compresi le aree boscate, cespugliate, arborate, nonché quelli coltivati o incolti a provvedere entro il 15 Maggio 2024 al decespugliamento ed asportazione di stoppie, rovi e cespugli rami e vegetazione secca in genere, residui di coltivazione e altre lavorazioni, specie nel caso di terreni incolti, rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi fattura che possa essere causa di innesco e propagazione di incendio.

•In tutti i terreni deve essere approntata una fascia taglia fuoco non inferiore a mt. 15 secondo quanto previsto dal paragrafo 19.3.4 del Piano Regionale AIB agg. 2021.

•È buona norma tenere puliti da stoppie i confini.

•Gli inadempienti saranno considerati responsabili di danni che dovessero verificarsi per inosservanza di tale disposizione e indipendentemente da ogni altra sanzione di Legge, saranno denunciati ai sensi dell’art. 650 C.P.

•Sono esclusi i terreni che per posizione e giacitura risultano inaccessibili (es. arroccamenti, pareti rocciose, etc....) ed i terreni ricadenti all’interno dell’alveo dei torrenti.


Art. 4

•La sterpaglia, la vegetazione secca in genere, presenti in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree libere all'interno dei centri urbani, dovranno essere eliminate per una fascia di rispetto di lunghezza non inferiore a mt. 15,00.


Art. 5

•Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e nei modi consentiti, dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento, seguendo le prescrizioni impartite dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato.


Art. 6

•I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 50,00.

Art. 7

•I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione, destinati ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille.

Art. 8

•I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo dovranno lasciare, intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di lunghezza non inferiore a mt. 30,00.


Art. 9

•Ai sensi del comma 6bis all’art 256bis del D. Lgs n. 152 del 03/04/2006: “Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili”;

•È fatto divieto assoluto di accensione e bruciature in piccoli cumuli e di qualsiasi materiale vegetale nei periodi di massimo rischio incendio, dichiarato dalla Regione.

Art. 10

•Su tutti i terreni del territorio comunale nel periodo suindicato, i lavori di scerbatura dovranno essere eseguiti entro il 15 Maggio 2024 e mantenuti fino al 31 Ottobre 2024 con obbligo di rimuovere il materiale proveniente dalla pulizia dei terreni a cura e spese degli interessati.


Art. 11

•Visto il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 all’art.26 si da atto che Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall'art. 17 taglino o danneggino piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale ed alle disposizioni impartite dalle autorità, di cui al comma 2° dell'articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso, salvi gli obblighi imposti dagli articoli precedenti.


Art. 12

•Gli Enti proprietari delle strade (ANAS, Provincia, Comune) e le società di gestione delle Ferrovie, dovranno provvedere alla pulitura delle banchine, cunette, scarpate ed ogni altra pertinenza delle proprie strade;

•I Consorzi di Bonifica, le società di gestione del servizio idrico e del servizio integrato rifiuti, dovranno provvedere alla pulitura delle proprie aree ed impianti e realizzare una fascia di protezione non inferiore a 10 metri lungo tutto il perimetro delle stesse, al fine di evitare la propagazione degli incendi.


SANZIONI


•Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 del codice penale le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, saranno punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

1.da 25 euro a 500 euro ai sensi dell’art. 7-bis. Sanzioni amministrative (articolo introdotto dall'articolo 16 legge n. 3 del 2003) del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L. oltre alla sanzione accessoria dell’obbligo di pulizia del fondo.

2.per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 51,00 ad euro 258,00 così come previsto dall’art. 40, comma 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n° 16;

3.nel caso di procurato incendio, a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti, anche solo potenzialmente, l'innesco d'incendio durante il periodo dal 15 Maggio al 31 Ottobre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 5.000,00 e non superiore a euro 50.000,00 ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000;

4.Per le fasce di pertinenza stradale, le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10,33 euro a 103,29 euro per ogni cento metri lineari di banchina o scarpata non ripulita o frazione di essi, ai sensi dell’art. 42 della legge regionale n°16 del 06/04/1996 coordinata con la legge regionale n° 14 del 14/04/2006.


A carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale. Restano salve tutte le disposizioni e le sanzioni in riferimento alla normativa vigente.

Le sanzioni saranno irrogate ai proprietari dei fondi a seguito di accertamento tecnico e verifica catastale da parte dell’ufficio tecnico comunale.


RICORDA


-che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;

-che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

•NUMERO DI EMERGENZAUNICO EUROPEO (Tel. 112)

·Ente CorpoVolontari (0935/ 20421– 20422)

·Prefettura di Enna (Tel. 0935 / 522111)

·Vigili del Fuoco (Tel.115)

·Emergenza incendioboschivo (Tel. 1515)

·Arma Carabinieri (Tel. 112)

·Polizia di Stato (Tel. 113)

·Guardia di Finanza (Tel. 117)

·Polizia Municipale (Tel. 0935 / 40526).

·Uffici Comunali(Tel. 0935 / 40384 – 40331 - 40390)


DISPONE

·che la presente Ordinanza abbia decorrenza immediata.

·che la presente Ordinanza venga pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune, e resa pubblica su tutto il territorio comunale; oltre ad essere inserita nel sito ufficiale del Comune (www.comune.enna.it).

·Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

·La presente Ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura di Enna, alla Questura di Enna, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Enna, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Enna, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna, al Libero Consorzio Comunale di Enna , al Servizio Provinciale di Enna del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, al Comando di Polizia Municipale di Enna, all’Ufficio Comunale di Protezione Civile, al Funzionario responsabile dell’Ufficio Tecnico area Urbanistica quale incaricato del catasto comunale delle aree percorse dal fuoco, Distaccamento forestale Enna, all’ANAS, alle Ferrovie dello Stato.


La Polizia Municipale, gli agenti della Forza Pubblica, quelli del Corpo Forestale ed i Vigili del Fuoco sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.

Ultimo aggiornamento: 24 apr 2024

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.